Esercizio della professione

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E DI PERITO AGRARIO LAUREATO

Il Perito Agrario ed il Perito Agrario Laureato regolarmente iscritto all’Albo Professionale può svolgere la libera professione solo se iscritto alla cassa previdenziale autonoma obbligatoria (Gestione Separata Periti Agrari – E.N.P.A.I.A.).

Il Perito Agrario ed il Perito Agrario Laureato che svolgano l’attività libero professionale senza l’iscrizione alla Gestione Separata Periti Agrari – E.N.P.A.I.A. saranno soggetti alla disciplina del Consiglio del Collegio provinciale conformemente a quanto previsto dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico.

Il Perito Agrario ed il Perito Agrario Laureato è tenuto ad osservare il Codice Deontologico e a segnalare al Consiglio del Collegio provinciale ogni abuso della professione.

A tal fine si riportano di seguito estratti di norme a cui tutti gli iscritti sono strettamente tenuti all’osservanza.

DAL
“REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PER LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
DEI PERITI AGRARI”

Istituita ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.B) del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

Art. 1
Iscritti alla Gestione

  1. Gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D.lgs. 103/96 alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – nel seguito denominato Fondazione;
  2. I Periti Agrari che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono parimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato;
  3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e sia versato il contributo soggettivo ed integrativo minimo ala Gestione.

Art. 2
Modalità di iscrizione alla Gestione

  1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda in carta libera, nella quale si attesti:
    a) Data e luogo di nascita;
    b) Residenza;
    c) Situazione famiglia;
    d) Codice fiscale;
    e) Data e numero di iscrizione all’albo professionale.
  2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’esercizio dell’attività professionale;
  3. In caso di mancata iscrizione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio IVA, la Gestione iscrive d’ufficio i periti agrari iscritti all’Albo ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA.